Separazione e divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

Servizio attivo

Possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere o modificare un accordo di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

I coniugi possono concludere l’accordo di separazione o divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di:

  • figli minori
  • figli, anche maggiorenni, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,

saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.

Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia in caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

Con l’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:

  • sei mesi (6 mesi) nel caso di separazione consensuale,
  • dodici mesi (12 mesi) nel caso di separazione giudiziale.

Descrizione

L’art. 12 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.

Come fare

Modifiche delle condizioni di separazione o divorzio

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • la sua revoca
  • la sua revisione quantitativa.

non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile:

  • la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (la cosiddetta liquidazione una tantum)
  • la regolamentazione dell’uso della casa coniugale.

La richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Modalità di richiesta separazione o divorzio

I coniugi che intendano procedere alla separazione personale consensuale, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile devono presentarsi, previo appuntamento, muniti del proprio documento di identità in corso di validità e della dichiarazione di separazione/divorzio compilata da ciascuna delle parti.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
    oppure
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
    oppure
  • residenza di uno dei coniugi.

L’Ufficiale di Stato Civile, ricevute le dichiarazioni dei due coniugi, li invita a comparire innanzi a sé, non prima di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione, per la cosiddetta conferma dell’accordo.

Cosa serve

  • Documento di identità in corso di validità;
  • dichiarazione di separazione/divorzio compilata da ciascuna delle parti.

Cosa si ottiene

La separazione e divorzio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.

Tempi e scadenze

Tempi medi

Per gli adempimenti successivi, 120 giorni dalla data di conferma dell’accordo.

Costi

Occorre portare con sé una marca da bollo da € 16,00.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza S. Andrea, 1, 00028 Subiaco RM, Italia

Telefono: 0774 816220
Email: dipam5@comunesubiaco.com
Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/03/2025