Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazion