Se è assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.
Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente.
Il D. Lgs. n. 30/2007 si applica anche ai cittadini appartenenti ai seguenti Stati: Islanda, Liechteinstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano.