Attestazione di soggiorno cittadini UE

Servizio attivo

Consulta il documento in allegato.

A chi è rivolto

Il cittadino dell’Unione Europea, o un suo familiare (cioè il coniuge, i figli o i nipoti, i genitori o i nonni), che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi, deve presentare la dichiarazione di residenza e, al contempo, può chiedere l’attestato di regolare soggiorno.

Secondo l’art. 7 del D.Lgs 30/2007 il cittadino dell’Unione può ottenere l’attestato di regolare soggiorno se:

  • è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
  • dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
  • è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi dei primi 2 punti. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

Se ha ottenuto l’attestazione di regolare soggiorno per lavoro e al momento non sta lavorando, il cittadino dell’Unione Europea conserva il diritto al soggiorno anche quando:

  • è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
  • è  in  stato  di  disoccupazione  involontaria  debitamente comprovata  dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno  nel  territorio  nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso una dichiarazione, ai sensi di legge, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

Come fare

Per il rilascio dell’attestato di regolare soggiorno occorre presentare il modulo di richiesta.

Cosa serve

  • passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
  • eventuale precedente permesso di soggiorno, o attestazione di diritto di soggiorno rilasciata da altro comune;
  • se non in possesso dell’attestazione suddetta rilasciata da altro comune, il cittadino dell’Unione deve portare con sé il contratto di lavoro registrato all’INPS o al Centro per l’Impiego o le ultime  3 buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia.
  • se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

Cosa si ottiene

L'attestato di regolare soggiorno.

Tempi e scadenze

L’attestato viene rilasciato entro 30 giorni dalla domanda.

Costi

Occorre portare con sé due marche da bollo da € 16,00 di cui:

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Piazza S. Andrea, 1, 00028 Subiaco RM, Italia

Telefono: 0774 816219
Email: dipam5@comunesubiaco.com
Argomenti:

Pagina aggiornata il 12/03/2025