IMU - Imposta Municipale Unica

Servizio attivo

L’Imu è la tassa sugli immobili e fa parte della Iuc (Imposta unica comunale) che è composta da Imu, Tasi e Tari (ex Tarsu). Con legge di bilancio 2020, al pagamento dell’IMU viene aggiunta anche la TASI.

A chi è rivolto

A tutti i possessori di unità immobiliari o terreni

Descrizione

La prima casa paga l’Imu?

No. La prima casa non paga l’Imu (ma la paga se è una casa ‘di lusso’). Per abitazione principale si intende quel immobile iscritto – o iscrivibile – nel catasto come unica unità immobiliare dove il possessore e la sua famiglia vivono abitualmente e risiedono per l’anagrafe. Le pertinenze dell’abitazione principale (garage, soffitta e altro, delle categorie C2, C6 e C7) non pagano Imu per il massimo di una pertinenza per ciascuna di queste categorie.

Come fare

Modalità di versamento

Il versamento dell’IMU è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Modello F24), nonché attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (piattaforma PagoPA).

Pagamento con Modello F24

Il pagamento, cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Subiaco, può essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l’applicazione di commissioni.

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. 

Il versamento deve essere arrotondato all’euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 115,49 euro diventa 115,00 euro; totale da versare 115,50 euro diventa 116,00 euro); l’arrotondamento all’unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.

Il Comune può disciplinare il versamento minimo con proprio Regolamento.

La quota d’imposta spettante al Comune e quella spettante allo Stato vanno versate contestualmente, e devono essere distinte utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013.

Di seguito si riportano i codici tributo per il versamento dell’IMU:

QUOTA COMUNE 3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE 
  3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE 
  3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE 
  3923 IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE 
  3924 IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE 
  3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE 
QUOTA STATO 3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 

Come compilare il Modello F24

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale e il codice catastale del Comune di Subiaco (I992).

Pagamento per i residenti all’estero

L’IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato. 

Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l’IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso BANCA CENTRO LAZIO TESORERIA COMUNE SUBIACO, intestato a Comune di Subiaco, utilizzando il codice IBAN IT34B0838138930000000006358
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/E del 21 maggio 2013;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all’art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l’ICI in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Pagamento Enti NON Commerciali

Il versamento dell’imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i), del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs n. 504/92 – enti non commerciali – è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal comune.

I soggetti suddetti eseguono i versamenti dell’imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020.In sede di prima applicazione dell’imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2019.

Cosa serve

Al pagamento annuale dell'IMU

Cosa si ottiene

La regolarizzazione della propria posizione di contribuzione

Tempi e scadenze

Si paga in due rate:

  • I rata – entro il 16 giugno
  • II rata – entro 16 dicembre

In alternativa è ammesso pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. 

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l’anno corrente. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto “Ravvedimento operoso”

Costi

Il calcolo dell’imposta IMU per la rata di acconto dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote, approvate con D.G.C. n. 13 del 31/03/2023 dal Comune di Subiaco:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni  10,10
Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7  6,00
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, che la utilizzano come abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata  ESENTE
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale – Abbattimento del 50% dell’imposta  10,10
Immobili locati  10,10
Aree fabbricabili  10,10
Fabbricati rurali ad uso strumentale  1,00
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati  ESENTE
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D  10,10

Quota d’imposta a favore dello Stato

La Legge n. 160/2019 stabilisce che nel 2020 è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Ciò significa che:

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D – la quota d’imposta calcolata allo 7,6 ‰ deve essere versata allo Stato; 
– la quota d’imposta calcolata allo 2,5 ‰ deve essere versata al Comune.
per gli immobili diversi da quelli in categoria D l’intero ammontare dell’imposta dovuta calcolata deve essere versata al Comune. 

La quota d’imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d’imposta dovuta al Comune utilizzando gli appositi codici tributo, istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 33/E del 21 maggio 2013:

  • 3925 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”
  • 3930 denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Contatti

Ufficio Entrate e Tributi

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Telefono: 0774 816228 – 0774 816222
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Pagina aggiornata il 26/06/2024