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Separazione e divorzio assistito da avvocati – Convenzione di negoziazione assistita

L’art. 6 del Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162, prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nulla osta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Procuratore della Repubblica si può eventualmente aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati delle parti, una volta formalizzato l’accordo, dovranno trasmetterne una copia autenticata  (utilizzando il modulo di trasmissione)  tassativamente entro 10 giorni,  decorrenti dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del tribunale,  al comune di:

  • Iscrizione dell’atto di matrimonio
  • Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Nell’accordo gli avvocati dovranno dare espressamente atto:

  • di avere tentato di conciliare le parti
  • di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare
  • 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

L’atto di accordo dovrà inoltre contenere:

  • La certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all’interno della convenzione);
  • il  Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.

E’ sufficiente che alla trasmissione provveda uno solo degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi e abbia autenticato la sottoscrizione.  La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata trasmissione o di trasmissione tardiva (da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti), sarà pertanto applicabile solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla stessa nei termini.

Costi

Gratuito

Tempi

La registrazione dell’atto è immediata al suo ricevimento