I matrimoni civili possono essere celebrati dal Sindaco o da un suo delegato alla presenza di due testimoni.
Le sedi di proprietà del Comune per la celebrazione del matrimonio civile sono:
- La Casa Comunale
- La Rocca Abbaziale di Subiaco
Eseguite le pubblicazioni sarà rilasciato il certificato (da presentare alla parrocchia in caso di matrimonio concordatario o al ministro di culto in caso di matrimonio non cattolico), e dal 4° giorno successivo alle pubblicazioni, i futuri sposi avranno a disposizione 180 giorni per contrarre matrimonio secondo il rito prescelto.
Nel caso gli sposi o uno di essi non sia a conoscenza della lingua italiana occorre l’intervento dell’interprete.
Ci si può sposare anche in un Comune diverso da quello in cui si risiede esprimendo tale volontà all’Ufficiale dello Stato Civile per iscritto e indicando il Comune dove si intende contrarre matrimonio ed i motivi di tale scelta.
Orari e costi
I matrimoni possono essere celebrati per residenti e non residenti con le seguenti modalità e costi.
SEDE | Residenti/nati a Subiaco | Non residenti |
Casa Comunale | Gratuito | Gratuito |
Rocca Abbaziale (celebrazione) | € 350 | € 500 |
Rocca Abbaziale (area esterna) | € 300 | € 400 |
Rocca Abbaziale (Sala Banchetti) | € 400 Dalle ore 17.00 (max 4 ore) | € 400 Dalle ore 17.00 (max 4 ore) |
Rocca Abbaziale (intera struttura) | € 2.000 | € 2.200 |
Regime patrimoniale
Contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, gli sposi dichiarano la scelta del regime patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art. 30 legge 218/95) può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
- all’Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
- al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della comunione dei beni (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l’atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l’annotazione e la conseguente certificazione.
Pubblicazioni di Matrimonio
Consultazione registro Pubblicazioni di Matrimonio