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Città di Subiaco

Rinnovo dichiarazione dimora abituale per cittadini non UE

Destinatari del servizio

I cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune. Vi devono provvedere entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, che va allegato in copia alla dichiarazione.

Per chi non assolve il suddetto obbligo la legge prevede la cancellazione dall’anagrafe.

I cittadini appartenenti all’Unione Europea sono esclusi dall’obbligo.

Modalità di presentazione della dichiarazione

Occorre compilare la dichiarazione per sé e per i membri della propria famiglia che hanno rinnovato il permesso di soggiorno e consegnare copia dei permessi o delle carte di soggiorno rinnovati e dei documenti di identità di ciascun componente della famiglia

La documentazione richiesta può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

  • presentata direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune
  • Inviata per via telematica all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunesubiaco.rm.it

L’invio per via telematica può essere effettuato ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma autografa;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e del documento di identità, sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica ordinaria.

Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente ai sensi dell’art. 11 c.1 lett. c : “per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’articolo 7 comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.”