RILASCIO NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO
Lo Sportello Unico Edilizia svolge le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico conferite al Comune con Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998 e D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022, nonché riceve le richieste e promuove le autorizzazioni di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale e di competenza regionale. La documentazione relativa ed i moduli sono visionabili a fine pagina.
LE RICHIESTE DI NULLA OSTA DI QUALSIASI COMPETENZA DOVRANNO ESSERE INOLTRATE AL PROTOCOLLO CON LA SEGUENTE DICITURA IN OGGETTO:
– NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO – NOME COGNOME (richiedente)
Richieste pervenute con un oggetto diverso potranno non essere protocollate correttamente e di conseguenza non si assicurano i tempi di lavorazione delle stesse.
La richiesta di rilascio di Nulla Osta va presentata in caso di interventi ricadenti nelle aree perimetrate ai sensi del R.D. 3267/23, ubicate all’interno del territorio del Comune di Subiaco:
La presenza del vincolo impone ai proprietari l’obbligo di ottenere, per il rilascio del titolo edilizio, il nulla osta da parte dell’amministrazione competente:
- Nuovi interventi ricompresi nell’attività edilizia libera o soggetti a CILA, SCIA, permesso di costruire, ecc.
- Interventi già realizzati ed oggetto di condono edilizio (ex Legge n. 47/1985, ex Legge 724/1994, ex Legge 326/2003) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio di condono)
- Interventi già realizzati ed oggetto di accertamento di conformità (artt. 36 e 37 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i.) (il Nulla Osta è propedeutico al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria ovvero propedeutico ad altro titolo abilitativo in sanatoria)
In caso di interventi soggetti anche all’autorizzazione paesaggistica e/o ad un titolo abilitativo urbanistico, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione ai fini urbanistici e/o paesaggistici. E per l’ottenimento dei pareri, la conferenza di servizi decisoria deve sempre essere indetta quando, per la conclusione di un procedimento, è necessario acquisire due o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, così come disposto dall’art. 14, c. 2 della legge n. 241/1990.
Hanno diritto alla presentazione della richiesta di autorizzazione o alla presentazione di apposita dichiarazione i seguenti soggetti:
- Proprietario
- Possessore, con obbligo di specificazione del titolo che legittima il possesso assieme al consenso scritto da parte del proprietario
- Legale rappresentante (precisando il titolo per cui è legittimato alla richiesta del Nulla Osta)
Il Nulla Osta relativo ad interventi che interessino immobili ricadenti in aree sottoposte a tutela inserite nella pianificazione di bacino relativa all’assetto idrogeologico, è subordinato al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, laddove prevista. Per la verifica degli interventi consentiti in tali aree si rimanda alle norme di attuazione dei Piani stralcio di bacino vigenti, raggiungibili al seguente link: https://www.abtevere.it/node/1004
Nel caso di esecuzione di opere che contemplino più competenze (es. realizzazione di una discarica con relativa realizzazione di edifici ad uso ufficio) il Nulla Osta dovrà essere rilasciato dall’ente gerarchicamente superiore (nel caso del suddetto esempio, la Regione).
In caso di movimenti di terra già effettuati (condono edilizio o accertamento di conformità) il rilascio del Nulla Osta al vincolo idrogeologico compete all’ente cui è attribuita o delegata la funzione amministrativa sull’opera soggetta a sanatoria (ad es. sopraelevazione, ampliamento, ecc.), secondo la ripartizione operata dalla L.R. n. 53/1998 con gli articoli 8 (comma 2, lettera d), 9 (comma 1, lettera g) e 10 (comma 1, lettera b). In tal senso, ad esempio, un’opera soggetta a sanatoria edilizia sarà di competenza comunale solo quando la sua realizzazione non abbia comportato movimentazione di terra.
La durata massima dell’autorizzazione è di ventiquattro mesi a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale (concessione, autorizzazione, permesso di costruire, autorizzazione unica, ecc.), eventualmente prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato, per un periodo non superiore a dodici mesi. La proroga si intende assentita se, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, l’ente competente non si pronunci.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 12 aprile 2019 n. 6, all’istanza dovrà sempre essere allegata la lettera di affidamento dell’incarico (ad ogni professionista incaricato) sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Inoltre, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge regionale, ai fini del rilascio del Nulla Osta, occorrerà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell’opera professionale, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello adottato con D.G.R. 28 gennaio 2020, n. 22 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento.
La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, costituisce motivo ostativo per il completamento del procedimento amministrativo fino all’avvenuta integrazione.
ISTRUZIONI OPERATIVE
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA COMUNALE
Se l’intervento ricade nell’Elenco 2 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022, la competenza per il rilascio del N.O. idrogeologico è delegata ai Comuni.
Le domande di competenza dell’Amministrazione comunale, dovranno essere presentate in formato telematico, ai sensi dell’art. 5, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, tramite pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunesubiaco.com allegando la modulistica a fondo pagina distinguendo le domande ai sensi dell’art. 20 o 21 del R.D. 1126/26.
Elenco interventi di competenza COMUNALE
- i provvedimenti relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari (Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”), ricomprendenti gli interventi selvicolturali ivi compresi i tagli di avviamento: art. 20, R.D. 1126/26
- acquedotti e reti fognarie, gasdotti, oleodotti, serbatoi anche interrati per gas od acqua, a servizio di centri abitati, singole case ed insediamenti industriali e relative infrastrutture: art. 21, R.D. 1126/26
- tralicci e linee per comunicazioni telefoniche, televisive ed altre comunicazioni, nonché linee elettriche di medio-bassa tensione, fino a 20 kv: art. 21, R.D. 1126/26
- muri di sostegno inferiori a 100 centimetri:
- in presenza di area boscata: art. 21, R.D. 1126/26
- in assenza di area boscata: art. 20, R.D. 1126/26
- recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno o di cemento fino a 200 centimetri: art. 20, R.D. 1126/26
- interventi di manutenzione di opere che non comportino modifiche alle opere stesse o al territorio circostante: art. 20, R.D. 1126/26
- ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti, quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche soggetti a sanatorie edilizie: art. 20, R.D. 1126/26
- messa in opera di barriere stradali, di cartelli stradali e pubblicitari: art. 20, R.D. 1126/26
- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico forestale, quando non sia prevista movimentazione di terra, chiusura di falle o fratture negli argini ed apertura di cunette e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente, ad eccezione delle attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico, che sono esenti dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico (art. 36 comma 1 del D.L. 77/2021): art. 20, R.D. 1126/26
- realizzazione di modeste opere edilizie, quali muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali e similari, nonché asfaltatura e pavimentazione di piani viari quando non ne sia intaccato il fondo esistente e non siano realizzate opere di regimazione idrica e quanto previsto nel § 5: art. 20, R.D. 1126/26
- impianto solare fotovoltaico con una potenza inferiore di 200 kWp: art. 21, R.D. 1126/26
- impianto eolico inferiore a una potenza di 60 kWp: art. 20, R.D. 1126/26
- impianto a biomassa inferiore a una potenza di 200 kWp: art 21, R.D. 1126/26
- impianti Mini idroelettrici inferiore a 100 kW: art 21, R.D. 1126/26
Per le opere che non rientrano in elenco, si farà riferimento alla superficie e volume interessato dall’intervento, che rientrano nella competenza comunale quando la Superficie < 5.000 mq o il Volume di scavo < 2.500 mc (l’istanza di Nulla Osta per il Vincolo Idrogeologico dovrà essere trasmessa, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1126/26).
Per “volume di scavo” si intende il volume complessivo espresso in metri cubi del materiale oggetto sia di scavo sia di eventuale riporto in rilevato nell’ambito dell’area di intervento. Scavi e riporti in rilevato vanno quindi sommati nel caso di riutilizzo del materiale di scavo a riporto, senza computare l’eventuale ritombamento. Nel caso di solo materiale utilizzato come riporto (a prescindere dall’area di provenienza) esso costituisce a tutti gli effetti “volume di scavo” e quindi va computato. Nel computo complessivo devono conseguentemente essere considerate anche le eventuali superfici interessate da riporti in rilevato che vanno sommate in termini di area a quelle di scavo.
Come riferimento per verificare se una area possa essere classificata boscata si può eseguire la lettura integrata
del Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR – Tavola B – Boschi:
con la Carta Forestale su base tipologica:
con la cartografia delle Formazioni naturali e seminaturali:
Per quanto riguarda le attività consentite nei terreni boscati e non boscati sottoposti a Vincolo Idrogeologico si rimanda al REGOLAMENTO REGIONALE Lazio 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
VINCOLO IDROGEOLOGICO DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE
Le domande per interventi che non rientrano tra quelli di competenza comunale descritte sopra che sono, pertanto, di competenza di Regione Lazio e Città metropolitana di Roma Capitale dovranno essere trasmesse tramite PEC a protocollo@pec.comunesubiaco.com con le modalità riportate rispettivamente agli indirizzi:
REGIONE (per gli interventi di competenza regionale occorre far riferimento all’art. 9 della Legge Regionale 53/1998)
CITTÀ METROPOLITANA ROMA CAPITALE (per gli interventi di competenza provinciale occorre far riferimento all’Elenco 1 dell’Allegato 1, della D.G.R. n. 920 del 27 ottobre 2022)
Modalità di presentazione delle osservazioni:
Eventuali osservazioni agli atti pubblicati sull’Albo Pretorio dovranno pervenire al Comune di Subiaco entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, inviate via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comunesubiaco.com
Moduli